Italia

La situazione italiana in relazione all'adesione a strumenti rilevanti per i diritti umani è piuttosto positiva, nonostante la mancata adesione alla Convenzione europea sulla nazionalità e mantenga una riserva sulla Convenzione del 1954. I dati sulle persone riconosciute come apolidi residenti in Italia sono pubblici, ma la popolazione apolide non è stata mappata in modo esaustivo e i dati sui rifugiati e i detenuti apolidi non sono pubblicati di routine. Il sistema italiano prevede due possibilità per determinare l'apolidia: una procedura amministrativa e una giudiziaria. L'accesso è piuttosto limitato, soprattutto nella procedura amministrativa, e l'onere della prova spetta al richiedente, invece nel procedimento giudiziario anche la giurisprudenza recente ha ribadito che l’onere probatorio è attenuato. Esistono garanzie procedurali nella procedura giudiziaria, ma in modo minore in quella amministrativa. Anche la protezione durante entrambe le procedure è limitata, sebbene vi siano diritti di appello. Le persone a cui è stato riconosciuto la condizione di apolide godono di una serie di diritti tra cui: residenza, lavoro, sicurezza sociale, sanità e istruzione.

Tuttavia, vi sono lacune nelle salvaguardie contro la detenzione arbitraria degli apolidi, tra cui l'assenza di un requisito per l'identificazione del Paese di allontanamento prima della detenzione e l'assenza di un meccanismo formale per indirizzare i detenuti a una procedura per determinare l'apolidia. Sebbene non ci sia l’obbligo esplicito di rilasciare una persona quando non c’è una ragionevole prospettiva di allontanamento, un riesame della detenzione può essere richiesto in qualsiasi momento. L’apolidia non è considerata espressamente come un fattore di vulnerabilità e nella pratica non viene presa in considerazione durante le decisioni di detenzione. La legge prevede garanzie procedurali relativamente forti, ma le barriere pratiche ne ostacolano l'accesso. Le tutele al momento del rilascio sono minime e la nuova detenzione è un rischio.

La legge prevede tutele per prevenire l'apolidia, tra cui un requisito di residenza ridotto per la naturalizzazione e tutele sia per bambini altrimenti apolidi nati in Italia che per bambini nati da italiani all'estero, ma ci sono problemi nell'applicazione pratica delle disposizioni. La registrazione della nascita è garantita dalla legge e dalla prassi, anche se una registrazione tardiva potrebbe richiedere un procedimento giudiziario. I figli di coppie omosessuali potrebbero avere delle difficoltà nel registrare entrambi i genitori sul certificato di nascita, e sono stati riportati casi di bambini a cui alla nascita è stata assegnata una presunta cittadinanza. La Nuova Strategia Nazionale di uguaglianza, inclusione e partecipazione dei rom e sinti 2021-2030 ha delineato delle azioni per affrontare il rischio riconosciuto di apolidia tra le popolazioni Rom in Italia. Le disposizioni per la privazione della cittadinanza italiana potrebbero portare all'apolidia.

Ultimo aggiornamento: 
Gen 2023
Esperto/del Paese: 

Daniela Di Rado, Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) e Alberto Pasquero, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) (riguardo il tema della detenzione)

 

Risorse aggiuntive

CRITERI DI VALUTAZIONE

++POSITIVO
+ IN PARTE POSITIVO
+-POSITIVO e NEGATIVO
- IN PARTE NEGATIVO
--NEGATIVO

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

-NORME E BUONE PRATICHE

 

Strumenti Internazionali e Regionali

Esamina se i Paesi sono parti contraenti degli strumenti internazionali e regionali rilevanti, valuta se le riserve hanno un impatto sull'apolidia e se gli strumenti sono recepiti nel diritto interno. I quattro trattati fondamentali sull'apolidia (Convenzione sullo status degli apolidi del 1954; Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961; Convenzione europea sulla nazionalità; Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione degli Stati) hanno un peso maggiore rispetto ad altri strumenti rilevanti sui diritti umani ai fini di questa ricerca.

L'Italia è Paese contraente delle convenzioni sugli apolidi del 1954 e del 1961 ma, sebbene abbia firmato la Convenzione europea sulla nazionalità, non vi ha ancora aderito, e non è parte contraente della Convenzione europea sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione degli Stati. I risultati dell'Italia in relazione ad altri strumenti internazionali e regionali rilevanti sono generalmente buoni, anche se non è parte contraente della Convenzione sui lavoratori migranti.

  • L'Italia è Paese contraente della Convenzione del 1954 ma ha delle riserve relative al diritto al lavoro.
  • Gli strumenti internazionali hanno un effetto giuridico automatico in Italia al momento dell'adesione e della ratifica.
  • L'Italia è Pese contraente della Convenzione del 1961 e non ha riserve.
  • Gli strumenti internazionali hanno un effetto giuridico automatico in Italia al momento dell'adesione e dell’attuazione.
  • L'Italia ha firmato, ma non ha aderito, alla Convenzione europea sulla cittadinanza e non è parte contraente della Convenzione sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione degli Stati.
  • L'Italia è vincolata o è parte contraente della maggior parte degli altri strumenti regionali e internazionali rilevanti, ma non della Convenzione sui lavoratori migranti.
  • L'Italia mantiene delle riserve sul Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, ma queste non hanno un impatto significativo sull'apolidia.

Dati sulla popolazione apolide

Esamina la disponibilità e le fonti di dati disaggregati sulla popolazione apolide. Fornisce cifre recenti e valuta l'affidabilità delle misure che gli Stati  hanno messo in atto per conteggiare gli apolidi, compresi i censimenti, i registri della popolazione e i database delle migrazioni. Rileva se l'apolidia è stata mappata all’interno del paese e se ci sono misure efficaci in atto per conteggiare gli apolidi in stato di detenzione.

Nel censimento nazionale italiano gli apolidi vengono conteggiati in un categoria separata, ma i dati rilevano solo coloro a cui è stato riconosciuto lo status di apolide e posseggono un permesso di soggiorno valido in Italia. Ci sono poi altre categorie in cui gli apolidi possono essere registrati. In Italia l'apolidia non è stata mappata in modo esaustivo e il governo non pubblica abitualmente dati sui rifugiati apolidi o sui richiedenti asilo, né sugli apolidi trattenuti nei centri di detenzione per migranti.

  • Il governo italiano conteggia gli apolidi nel censimento nazionale in una categoria separata, ma i dati rilevano solo coloro a cui è stato riconosciuto lo status di apolide e sono in possesso del permesso di soggiorno valido. Ci sono altre categorie dove gli apolidi possono essere registrati.
  • L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha registrato 609 apolidi (al 1° gennaio 2022).
  • Alcuni dati sono disaggregati, ma per gli apolidi riconosciuti come tali, il censimento annuale mostra solo dati disaggregati per genere e il censimento del governo disaggrega per regione di residenza.
  • Sulla base dei dati raccolti dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), il Centro Studi IDOS ha riferito che nell'anno scolastico 2017 - 2018 gli studenti apolidi che frequentavano le scuole italiane sono stati 354. Gli apolidi non sono stati mappati in modo esaustivo in Italia nonostante alcuni studi hanno cercato di documentare l’apolidia tra la popolazione Rom. Secondo le recenti stime disponibili, in Italia vivono circa 3.000 apolidi o persone a rischio di apolidia, 2.250 appartengono alla comunità rom della ex Yugoslavia e 1.710 di loro vivono in insediamenti formali o spontanei. Il 50-55% di questa popolazione è minorenne. La restante popolazione apolide in Italia proviene principalmente dall’ex URSS, Cuba, Cina (Tibet) e i territori palestinesi occupati.
  • Vengono pubblicati dati e andamenti riguardanti l'asilo e l'immigrazione, ma questi non riportano esplicitamente l'apolidia.
  • Il governo italiano non pubblica abitualmente dati sugli apolidi trattenuti nei centri di detenzione amministrativa per migranti.
  • Alcuni dati generali sulla detenzione sono disponibili grazie ad un'inchiesta della Commissione parlamentare sulla detenzione e del Global Detention Project.
  • Ci sono state segnalazioni della presenza di apolidi nei centri di detenzione per migranti in Italia.

Determinazione dello Status di apolidia e relativo status

Indica se i Paesi hanno una definizione di apolide nel diritto nazionale che si allinei con la Convenzione del 1954, e che abbiano una procedura dedicata di definizione dell'apolidia (SDP - Statelessness Determination Procedure) che porti allo status di apolide. Se non c'è una SDP, si valuta se ci siano altre procedure tramite cui l'apolide può essere identificato o altri percorsi attraverso i quali gli apolidi potrebbero regolarizzare il loro soggiorno o accedere ai loro diritti. I Paesi sono suddivisi in tre gruppi per consentire il confronto tra quelli che hanno una procedura di determinazione dello status di apolidia che garantisce la protezione, quelli che applicano altre procedure e quelli che prevedono lo status di apolide, ma senza un chiaro meccanismo di accesso alla protezione. Le procedure esistenti e i diritti garantiti agli apolidi sono esaminati e valutati rispetto alle norme internazionali e alle buone pratiche.

La legge italiana non stabilisce una definizione di apolide, ma poiché la Convenzione del 1954 ha effetto diretto , si applica la definizione contenuta nella Convenzione. Il sistema italiano prevede due possibilità per determinare l'apolidia: una procedura amministrativa e una giudiziaria. L'accesso alle procedure è un po' limitato in quanto le domande devono essere scritte in italiano e non possono essere avviate d'ufficio. Per accedere alla procedura amministrativa, il richiedente deve possedere il permesso di soggiorno e il certificato di nascita. Per avviare la procedura giudiziaria, è necessario un avvocato. L’onere probatorio è lo stesso della procedura di determinazione dello status di rifugiato, ma nella procedura amministrativa è a carico del richiedente. Per la procedura giudiziaria, una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Firenze ha ribadito che l’onere probatorio a carico del richiedente lo status di apolide è attenuato e le eventuali lacune possono essere colmate con i poteri istruttori del giudice. Sono previste garanzie procedurali nella procedura giudiziaria, come l'assistenza legale gratuita (condizionata) e un'udienza, mentre nella procedura amministrativa non c'è assistenza legale e, per il momento, non c'è diritto a un colloquio. Anche la protezione durante la procedura è limitata in quanto la prassi di rilasciare permessi di soggiorno temporanei ai richiedenti è piuttosto difforme sul territorio. Le decisioni negative possono essere impugnate, e coloro a cui è stato riconosciuto lo status di apolide hanno diritto a un permesso di soggiorno, a un documento di viaggio, al lavoro, alla sicurezza sociale, all'assistenza sanitaria e all'istruzione.

  • La legge italiana non stabilisce una definizione di apolide, ma poiché la Convenzione del 1954 ha effetto diretto in Italia, si applica la definizione della Convenzione.
  • La legge prevede che "la formazione specializzata è obbligatoria per i giudici e i membri della commissione territoriale", non esiste tuttavia una formazione obbligatoria per i responsabili delle decisioni nell’ambito della procedura amministrativa.
  • L'UNHCR fornisce formazione ai giudici e ai decisori in materia di asilo.
  • Il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) partecipa in qualità di docente all’Università  Sapienza di Roma riguardo alle questioni relative all’apolidia nel corso di formazione sui rifugiati e i migranti.
  • Il sistema italiano prevede due possibilità per determinare l'apolidia: una procedura amministrativa e una giudiziaria. Tuttavia, le disposizioni della Convenzione del 1954 e i parametri per determinare l'apolidia non sono chiaramente previsti nella legislazione nazionale.
  • L'organo responsabile per la certificazione dello status di apolide nella procedura amministrativa è il Ministero dell'Interno.
  • Una sezione specializzata del tribunale civile del luogo di residenza del richiedente è responsabile della procedura giudiziaria.
  • La determinazione dell'apolidia è l'obiettivo specifico di entrambe le procedure, amministrativa e giudiziaria, e le autorità sono obbligate a considerare una richiesta in entrambi i casi.
  • La legge non prevede l'avvio d'ufficio per nessuna delle due procedure.
  • Le domande per entrambe le procedure devono essere presentate per iscritto. Nella procedura giudiziaria, la domanda deve essere presentata in italiano e con l'assistenza di un avvocato. Nella procedura amministrativa, non c'è una disposizione sulla lingua della domanda, ma di fatto viene presentata in italiano.
  • Non ci sono limiti di tempo per accedere all'una o all'altra procedura e non c'è una tassa per presentare la domanda nell’ambito della procedura amministrativa, anche se i richiedenti potrebbero dover pagare le marche da bollo.
  • L'assistenza legale gratuita può essere ottenuta per la procedura giudiziaria a condizione che sia ammissibile (cioè, basso reddito, nessun patrimonio). Se il richiedente non ha diritto all'assistenza legale, deve pagare una tassa per la procedura giudiziaria, che di solito è di 259 € per la procedura iniziale.
  • La principale barriera all'accesso alla procedura amministrativa è che il Ministero dell'Interno interpreta il requisito di legge della "residenza" come "residenza legale", e richiede ai richiedenti di possedere il permesso di soggiorno e il certificato di nascita per accedere alla procedura, vi sono  tuttavia alcuni cambiamenti in corso su questo punto. Non c'è l'obbligo di dimostrare il soggiorno legale per accedere alla procedura giudiziaria.
  • Non esiste una procedura standardizzata di cooperazione o di rinvio tra la procedura di determinazione dello status di rifugiato e la procedura di determinazione dello status di apolidia (SDP), anche se le autorità possono informare un apolide della possibilità di far riconoscere la sua condizione di apolide. L’UNHCR e le ONG si stanno adoperando per creare un sistema di riferimento tra le autorità competenti.
  • Nella procedura amministrativa, l'onere probatorio spetta in pratica al richiedente, mentre nella procedura giudiziaria è condiviso, e il giudice può utilizzare i poteri d'ufficio per assistere il richiedente se non è in grado di fornire prove. Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Firenze ha ribadito che l'onere probatorio a carico del richiedente lo status di apolide è attenuato e le eventuali lacune possono essere colmate con i poteri istruttori del giudice, richiedendo informazioni alle autorità pubbliche dello Stato di origine o dello Stato verso cui si rileva un collegamento significativo.
  • L’onere probatorio è lo stesso della procedura di determinazione dello status di rifugiato, secondo la giurisprudenza in materia.
  • Non ci sono misure specifiche di protezione per prevenire e affrontare la discriminazione.
  • Non risulta sia stata pubblicata una guida a disposizione delle autorità decisionali su come valutare e determinare l’apolidia, sebbene vi possa essere una guida interna che non è disponibile al pubblico.
  • L'assistenza legale non è strettamente necessaria per presentare una domanda nell'ambito della procedura amministrativa e non viene fornita se non quando offerta dalle ONG. Nella procedura giudiziaria, l'assistenza legale gratuita può essere ottenuta a condizione che sia ammissibile (basso reddito e nessun patrimonio).
  • Nella procedura amministrativa, i richiedenti non hanno diritto a un colloquio. Nella procedura giudiziaria è prevista una udienza dinanzi al tribunale e i richiedenti possono essere ascoltati, ma in pratica non vengono forniti interpreti.
  • Nella procedura amministrativa, il tempo stabilito per la definizione della pratica è di 895 giorni, ma questo è raramente rispettato nella prassi con esempi di casi che richiedono anni per una decisione.
  • In entrambe le procedure, le decisioni sono fornite per iscritto e sono motivate.
  • Non è chiaro se vengono intraprese verifiche di garanzia della qualità, dato che non sono disponibili informazioni.
  • Non esiste un meccanismo formale di rinvio tra la procedura di determinazione dello status di apolide e quella di rifugiato. Una sentenza recente del Tribunale di Firenze ha concesso lo status di apolide a un richiedente di asilo che ha fatto ricorso contro la decisione di negargli la protezione internazionale. Considerato il collegamento tra lo status di apolide e le richieste di asilo, la Corte ha deciso di gestire entrambe le situazioni con la stessa procedura.
  • L'UNHCR non partecipa alle procedure, ma fornisce formazione, guida e altro supporto tecnico alle autorità. L’UNHCR e le ONG si stanno adoperando per creare un sistema di riferimento tra le autorità competenti.
  • I richiedenti dell’una o dell'altra procedura non hanno automaticamente diritto né al rilascio di un permesso di soggiorno né ai diritti previsti dalla convenzione, ma possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo che viene generalmente concesso nell'ambito della procedura amministrativa. Nel caso della procedura giudiziaria tuttavia la decisione è a discrezione della polizia e del giudice, e ad alcuni può essere negato il permesso di soggiorno.
  • Se il richiedente è già in possesso di un permesso di soggiorno ed inoltra istanza di apolidia, può beneficiare di un permesso di soggiorno temporaneo in attesa della procedura che garantisce il diritto al lavoro. In pratica, è abbastanza inusuale che una persona sia in possesso di un permesso di soggiorno prima di richiedere lo status di apolide.
  • La legge non specifica il diritto al lavoro nelle more del procedimento.
  • I richiedenti in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo non sono posti in detenzione e, a seguito di una sentenza del 2019 della Corte di Cassazione, nessuno dovrebbe essere detenuto per l'allontanamento in attesa del riconoscimento dello statusdi apolidia. La legislazione non è ancora stata modificata per riflettere i contenuti della sentenza, ma si spera che questa venga applicata nella pratica.
  • Una decisione negativa nella procedura amministrativa può, in via teorica, essere impugnata e, al termine della stessa, un richiedente può intraprendere una procedura giudiziaria. Qualora vi fosse un esito negativo, c'è la possibilità di ricorrere dinanzi alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione.
  • Vi è il diritto all'assistenza legale gratuita in caso di procedura giudiziale, ma devono essere rispettati alcuni criteri di ammissibilità (basso reddito e nessun patrimonio). Se un richiedente non può beneficiare dell'assistenza legale gratuita, oltre a pagare per la rappresentanza legale deve anche pagare un contributo per il ricorso.
  • Il riconoscimento secondo l'una o l'altra procedura dà diritto a un apolide a richiedere un permesso di soggiorno rinnovabile, che è normalmente concesso per due anni, ma la prassi varia considerevolmente da uno a cinque anni e non è uniforme sul tutto il territorio.
  • Gli apolidi possono richiedere un titolo di viaggio come previsto dalla Convenzione del 1954.
  • Non essendoci specifiche disposizioni riguardo al ricongiungimento familiare per gli apolidi, vengono applicate le stesse leggi valide per i cittadini di paesi terzi non europei.
  • Agli apolidi viene riconosciuto il diritto al lavoro, all’istruzione primaria, secondaria e superiore, all’assistenza sanitaria e alla sicurezza sociale. Tuttavia, la prassi dimostra che l’accesso alla pensione sociale è più complessa per gli apolidi, soprattutto a causa della mancanza di informazioni a disposizione dei funzionari riguardo alla situazione degli stessi.
  • Gli apolidi non hanno il diritto di voto alle elezioni nazionali in Italia.
  • Il 28 marzo 2022 l’Italia ha adottato un Decreto per attuare la Direttiva della UE sulla Protezione Temporanea.
  • Le persone in fuga dalla guerra in Ucraina, incluso i cittadini riconosciuti come apolidi, devono essere registrati presso le autorità locali (in particolare alla Questura), per iniziare la procedura di richiesta di protezione.
  • L’Italia concede una protezione temporanea agli apolidi che hanno lasciato l’Ucraina dopo il 24 Febbraio 2022, se hanno beneficiato di protezione internazionale o di una protezione nazionale equivalente in Ucraina, o se in possesso un permesso di soggiorno permanente in Ucraina.
  • Le persone che non possono dimostrare di soddisfare i requisiti richiesti, incluso le persone che sono senza documenti o a rischio apolidia non potranno accedere alla protezione temporanea, ma potranno richiedere un altro tipo di protezione.

Detenzione

Analizza la legge, la politica e la prassi relativa al trattenimento degli immigrati in generale, concentrandosi sulle tutele messe in atto per prevenire la detenzione arbitraria degli apolidi durante le procedure di espulsione e deportazione. I sottotemi esaminano aree come: l’individuazione di apolidia e la valutazione dell’esistenza di una ragionevole prospettiva di espulsione, le garanzie procedurali come i termini, il controllo giudiziario e i rimedi effettivi, nonché i diritti concessi agli apolidi al momento del rilascio dalla detenzione e della protezione contro una nuova detenzione.

Nella legislazione italiana vi sono delle lacune riguardo la salvaguardia contro la detenzione arbitraria degli apolidi. Non vi è l’obbligo di identificare un paese di origine per il rimpatrio prima di disporre il trattenimento e le persone a rischio di apolidia, o coloro non riconosciuti formalmente come apolidi dalla legge, potrebbero essere soggetti a trattenimento in quanto considerati privi di titolo di soggiorno. Nella pratica, il trattenimento viene disposto prima di considerare altre alternative e non vi è un meccanismo formale di avvio del procedimento per determinare lo status di apolidia nei confronti di persone trattenute. Sebbene non ci sia l’obbligo esplicito di rilasciare una persona in mancanza di una ragionevole prospettiva di allontanamento, la persona può richiedere in qualsiasi momento il riesame della propria situazione. L’apolidia non è considerata espressamente come un fattore di vulnerabilità e nella pratica non viene presa in considerazione durante le decisioni di detenzione. La legge prevede precise garanzie procedurali quali termini massimi di durata del trattenimento, obblighi informativi ai trattenuti, mezzi di ricorso e valutazione periodica dei presupposti da parte di un giudice. Tuttavia, vi sono ostacoli all’esercizio effettivo dei mezzi di ricorso. Le misure di protezione in seguito al rilascio per coloro privi di uno status di residenza sono minime e prevedono unicamente i diritti fondamentali, non impedendo in alcun modo un nuovo trattenimento.

  • I casi di privazione della libertà degli stranieri sono previsti dalla legge e includono il trattenimento dei richiedenti asilo al solo scopo di identificarli e verificarne la cittadinanza.
  • La legge non prevede la preventiva individuazione di un paese di possibile rimpatrio come requisito per il trattenimento. Le informazioni riguardo la cittadinanza possono essere fornite inizialmente dal trattenuto. È possibile il trattenimento a fini identificativi.
  • Le alternative alla detenzione sono previste dalla legge per individui oggetto di un ordine di espulsione. Uno straniero può richiedere la partenza volontaria e, se questa viene concessa, gli possono essere imposte misure “alternative alla detenzione” stabilite dalla legge.
  • Ciononostante, nella pratica questo avviene molto raramente e la legge non prevede in alcun modo la detenzione come ultima ratio.
  • Sebbene non ci sia l’obbligo esplicito di rilasciare una persona in mancanza di una ragionevole prospettiva di allontanamento, la persona può richiedere in qualsiasi momento il riesame della propria situazione. I requisiti per ogni decisione di estendere la detenzione amministrativa sono sempre più rigidi. Ciononostante, la giurisprudenza italiana recente è stata incoerente riguardo agli elementi richiesti per una proroga.
  • Il sistema giuridico italiano non riconosce l’apolidia o il rischio di apolidia come fattore di vulnerabilità. L’apolidia è un elemento rilevante nei provvedimenti sulla detenzione in quanto ha un impatto sulle possibilità di rimozione e gli apolidi che risiedono regolarmente sul territorio non possono essere detenuti ai fini di allontanamento. Le persone a rischio di apolidia o chi non è riconosciuto formalmente come apolide dalla legge potrebbero essere soggetti a trattenimento in quanto privi di permesso di soggiorno.
  • Tuttavia, una sentenza della Corte di Cassazione del 2019 ha stabilito che il trattenimento di una persona 'apolide di fatto' (persona a rischio di apolidia o la cui apolidia non è stata stabilita) deve seguire le stesse norme previste per le persone riconosciute come apolidi.
  • Tale sentenza ha avuto un importante impatto sul contrasto alla ripetuta detenzione di persone di origine rom in Italia che sono apolidi o a rischio di apolidia.
  • Teoricamente, i detenuti hanno potrebbero essere informate circa la possibilità di presentare domanda di apolidia, in particolare se vi è la presenza di ONG nei CPR, tuttavia la legge e la prassi non prevedono un meccanismo formale di informazione.
  • La legge stabilisce che i richiedenti asilo vulnerabili (ad es. minori, donne in stato di gravidanza, vittime di tratta, ecc.) non possono essere detenuti. I tribunali hanno affermato che la condizione di vulnerabilità deve essere valutata caso per caso e può essere rilevante per fondare il diritto della persona a rimanere in Italia in virtù del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU.
  • Sebbene l’apolidia non sia espressamente considerata un fattore di vulnerabilità, questa può insorgere a causa della mancanza di legami con un altro Paese in cui possono godere del diritto alla vita privata e familiare.
  • Viene riportato che, in pratica, le uniche vulnerabilità considerate sono le vittime di tratte di esseri umani, tossicodipendenze e disturbi mentali. Gli stranieri o gli apolidi non richiedenti asilo possono essere trattenuti nei CPR anche se vulnerabili.
  • Il trattenimento è sempre disposto dalla Questura e deve essere convalidato dall’autorità giudiziaria situata nello stesso distretto del CPR, entro 96 ore dall’emissione dell’ordine di trattenimento.
  • Il trattenimento dei richiedenti asilo può essere imposto in periodi rinnovabili di 60 giorni, per un massimo di 12 mesi. Il trattenimento delle persone non richiedenti asilo può essere imposto per periodi di 30 giorni, per un massimo di 90, o 120 per i cittadini di un Paese con cui l’Italia abbia stipulato un accordo di rimpatrio. I trattenuti vengono rilasciati automaticamente allo scadere del tempo massimo.
  • La legge prevede regolari revisioni periodiche e i trattenuti devono essere informati per iscritto sulle ragioni del loro trattenimento, sui loro diritti e sui loro doveri, in una lingua che siano ragionevolmente in grado di comprendere.
  • Contro la convalida e le proroghe del trattenimento è previsto solo il ricorso per Cassazione Un eventuale ricorso può riguardare solo le violazioni di legge (non il merito della decisione) e non ha effetto sospensivo (ovvero, la persona rimane in stato di trattenimento). Questo rimedio giurisdizionale è nella maggior parte dei casi inefficace, poiché normalmente la Corte di Cassazione impiega circa un anno per emettere una sentenza. Nella maggior parte dei casi, ciò avviene molto tempo dopo il rimpatrio del detenuto o il rilascio dello stesso, avendo raggiunto quest’ultimo il tempo limite di detenzione. In qualsiasi momento il trattenuto può richiedere il riesame del precedente ordine di trattenimento (sia di convalida che di proroga) qualora emergano nuove circostanze che impongono la cessazione.
  • L’assistenza di un avvocato è obbligatoria in tutte le udienze, e se il trattenuto ne è sprovvisto, viene nominato un avvocato d’ufficio. La legge prevede l’assistenza legale gratuita per qualsiasi straniero soggetto a procedura di espulsione, a prescindere dal reddito. In generale, le organizzazioni che gestiscono i centri forniscono assistenza legale, tuttavia gli operatori legali sono pochi, solitamente hanno poca esperienza, e spesso hanno contratti part time. Nella pratica, spesso è complicato per gli avvocati contattare i propri clienti che si trovano in stato di trattenimento. Le restrizioni nell’uso dei telefoni cellulari per i trattenuti rende difficile per tutti (compresi gli avvocati) contattare un trattenuto dall’esterno.
  • I trattenuti devono essere informati per iscritto delle ragioni della loro detenzione, dei loro diritti e doveri e devono ricevere una lista di avvocati, scritta in una lingua che ragionevolmente si presume comprendano.
  • Non vi è un riferimento formale alle procedure per l’accertamento dell’apolidia, né una guida per accedere a tali procedure, anche se, di fatto, i trattenuti ne possono essere informati.
  • Non sono disponibili informazioni pubbliche riguardanti eventuali norme esistenti che regolino il processo di ridocumentazione e/o verifica della cittadinanza.
  • Gli apolidi non riconosciuti formalmente come tali dallo Stato e senza permesso di soggiorno, dopo il rilascio non hanno alcuna garanzia di non essere nuovamente sottoposti a trattenimento.
  • Se una persona senza permesso di soggiorno viene rilasciata poiché non è stato possibile espellerla, di norma viene rilasciata con un ordine di allontanamento volontario dal territorio italiano entro sette giorni; tali persone godono unicamente di diritti minimi tra cui le cure mediche essenziali.
  • I periodi trascorsi in detenzione amministrativa non vengono cumulati al fine del limite massimo di trattenimento.
  • Non è chiaro se l’apolidia sia considerata giuridicamente rilevante per la riammissione e/o accordi bilaterali sul rimpatrio, poiché vi sono scarse informazioni su tali accordi.

Prevenzione e riduzione

Per prevenire e ridurre l’apolidia viene valutata l’adeguatezza delle tutele previste dalla legislazione in materia di cittadinanza, incluse misure che agevolano la naturalizzazione degli apolidi e la protezione per bambini altrimenti apolidi nati nel territorio dello Stato o nati all’estero da genitori cittadini, bambini abbandonati (trovatelli) e adottati. Per prevenire e ridurre l’apolidia in situ viene esaminata la legislazione, la politica e la prassi in materia di iscrizione anagrafica, incluse la registrazione tardiva di nascita e le misure specifiche adottate dagli Stati. Per prevenire il verificarsi dell’apolidia vengono analizzate le disposizioni sulla privazione di cittadinanza e se vi siano tutele relative alla rinuncia e alla privazione della cittadinanza.

Positivamente, la legge italiana prevede il requisito della residenza ridotto per la naturalizzazione degli apolidi. Inoltre, un bambino nato in Italia da genitori apolidi o non in grado di conferire la propria cittadinanza, acquisisce la cittadinanza alla nascita. Tuttavia, nella pratica l’attuazione di questo provvedimento non è automatica e i genitori devono fornire documenti a sostegno affinché al minore venga riconosciuta la cittadinanza italiana. I figli di ignoti trovati nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso dialtra cittadinanza possono acquisire la cittadinanza italiana ma devono dimostrare di non possedere un’altracittadinanza; non c’è invece rischio di apolidia nelle procedure di adozione. I bambini nati da genitori italiani all’estero sono riconosciuti dalla legge come cittadini italiani ma è necessaria la registrazione all’anagrafe. Nel caso in cui i genitori non siano sposati è richiesta la dichiarazione di paternità. La registrazione della nascita è garantita dalla legge e dalla prassi, anche se una registrazione tardiva potrebbe richiedere un procedimento giudiziario. I figli di coppie omosessuali potrebbero avere delle difficoltà nel registrare entrambi i genitori sul certificato di nascita, e sono stati riportati casi di bambini a cui alla nascita è stata assegnata una presunta cittadinanza. È stata pubblicata la nuova Strategia Nazionale di uguaglianza, inclusione e partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030 per affrontare il rischio di apolidia tra le popolazioni Rom. La privazione della cittadinanza italiana è consentita per motivi di sicurezza nazionale per i cittadini naturalizzati e non vi sono rimedi interni nei casi in cui ciò comporti uno status di apolidia. La perdita della cittadinanza derivata è teoricamente possibile ma non è mai stata applicata.

  • Le persone con lo status di apolidi possono richiedere la naturalizzazione dopo cinque anni, periodo di tempo ridotto rispetto ai 10 anni previsti per cittadini di paesi terzi.
  • Commettere un reato può escludere una persona dalla naturalizzazione a seconda delle circostanze personali, che devono essere valutate individualmente dal Ministero degli Interni.
  • Anche nel caso degli apolidi, al fine di ottenere la cittadinanza mediante la naturalizzazione viene richiesta la conoscenza della lingua e altri requisiti. I richiedenti che non hanno sottoscritto “l’accordo di integrazione” (come previsto dalla Legge sull’Immigrazione) o coloro che non possiedono un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, devono dimostrare di possedere un livello B1 della lingua italiana. I richiedenti devono inoltre dimostrare di possedere un reddito annuale di 8.263 € (più 516 € per ogni persona a carico). Il costo per avviare la procedura è di 250 € e potrebbero esserci dei costi addizionali per l’imposta di bollo o altre spese.
  • La legislazione italiana stabilisce che un minore nato in Italia da genitori apolidi ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono acquisisce la cittadinanza alla nascita. Tuttavia, nella pratica l’attuazione di questo provvedimento non è automatica e i genitori devono fornire documenti a sostegno affinché al minore venga riconosciuta la cittadinanza italiana.
  • Solo i genitori riconosciuti come apolidi sono considerati tali ai fini della legge. A coloro che non possono conferire la propria cittadinanza ai figli viene spesso richiesto di fornire una dichiarazione in tal senso, emessa dall’ambasciata del loro Paese di appartenenza.
  • Un successivo provvedimento consente a un bambino nato nel territorio dello Stato, che può provare la sua residenza continuativa nel Paese, di acquisire la cittadinanza italiana presentando richiesta al raggiungimento della maggiore età (18 anni). Questa opzione è disponibile per un anno (fino al compimento dei 19 anni) Viene richiesta una tassa di 250 €.
  • Ai genitori non vengono sempre fornite informazioni sui diritti di cittadinanza dei propri figli e sulle relative procedure.
  • La legge riconosce la cittadinanza ai figli di ignoti trovati sul territorio dello Stato , tuttavia viene richiesta dimostrazione di non possedere un’altra cittadinanza. Tuttavia, di fatto questo viene interpretato e attuato dalle autorità in modo tale da concedere al bambino abbandonato (trovatello) la cittadinanza, a meno che non sia provato che il bambino possiede un'altra cittadinanza.
  • Non è sancito dalla legge un tempo limite e l’interpretazione della parola “trovatello portava in passato a ritenere che ci si potesse riferirea un neonato. Tuttavia, in un recente caso il Tribunale di Napoli ha respinto questa interpretazione e ha concesso la cittadinanza italiana a un trovatello di 12 anni.
  • La legge e la prassi in Italia non presentano alcun rischio di apolidia durante la procedura di adozione sia di un bambino italiano da parte di genitori stranieri sia di un bambino straniero da parte di genitori italiani.
  • I bambini adottati da cittadini italiani sono considerati italiani per nascita.
  • La legislazione italiana sancisce che i bambini nati da cittadini italiani all’estero sono italiani.
  • Tuttavia, di fatto è necessaria la registrazione all’anagrafe. La legge stabilisce inoltre che per un bambino nato da genitori sposati, il padre è il coniuge della madre. Nel caso in cui i genitori non siano sposati, deve essere dichiarata la paternità.
  • La registrazione alla nascita è garantita dalla legge per ogni bambino nato nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza e dallo status di residenza dei genitori, così come per ogni bambino nato all’estero da cittadini italiani. Nel caso di figli nati da coppie omosessuali, la registrazione della nascita viene effettuata dal genitore biologico e vi sono problemi con il riconoscimento della genitorialità senza legame biologico.
  • La nascita deve essere resa entro 10 giorni all’anagrafe o entro 3 giorni presso l’ospedale di nascita.
  • A tutti i bambini viene rilasciato un certificato di nascita e una copia del certificato di nascita emesso dal registro dell’anagrafe. Non vi sono segnalazioni che indichino che ai bambini venga impedito di registrarsi in pratica.
  • Non vi è alcun obbligo per le autorità di segnalare migranti privi di documenti o persone con status di residenza irregolare.
  • È possibile effettuare la registrazione della nascita tardiva, ma se i motivi del ritardo non sono accettati dal pubblico ministero, o se ritenuti infondati, la registrazione può avvenire solo in seguito ad un procedimento e per ordine giudiziario ai fini di tutelare il minore.
  • Il certificato di nascita non riporta la cittadinanza del bambino, ma solamente quella dei genitori. La cittadinanza del bambino viene registrata nel momento della registrazione (anagrafica) presso il registro comunale dell’anagrafe. La cittadinanza del bambino è registrata in automatico sulla base della cittadinanza dei genitori. Nel caso in cui vi siano dei dubbi, di prassi viene registrata una presunta cittadinanza, come il Paese di origine dei genitori. La guida dell'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA) indica che in assenza di documenti comprovanti la cittadinanza, l'ufficiale di stato civile dovrebbe indicare “dati non disponibili” nel campo della cittadinanza invece di inserirne una per la quale non ha prove. Una volta disponibili le prove, i genitori possono chiedere all'anagrafe di inserire una cittadinanza. È riportato che un numero crescente di funzionari di stato civile sta seguendo questo approccio.
  • Non vi è una misura specifica atta a garantire che la determinazione se un bambino sia apolide o abbia un’altra cittadinanza avvenga appena possibile dopo la nascita
  • Alcuni rapporti e ricerche riportano che i bambini di origine rom, i cui genitori provengono dall’ex Yugoslavia, alla registrazione riscontrano difficoltà con le autorità nazionali del Paese d’origine dei genitori, in quanto viene loro richiesto di trasmettere la cittadinanza per ius sanguinis, aumentando così il rischio di apolidia. I genitori stessi potrebbero essere a loro volta apolidi (tuttavia non riconosciuti come tali), oppure la registrazione non è possibile poiché il Paese di origine richiede un periodo di residenza in tale Stato.
  • La nuova Strategia Nazionale di uguaglianza, inclusione e partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030 delinea le principali criticità emerse nel precedente quadro strategico, definisce le priorità nazionali e presenta la situazione attuale di Rom e Sinti in Italia. Sono state attuati alcuni provvedimenti per riattivare l’impegno tra il Ministero dell’Interno e la società civile per implementare misure volte a ridurre l’apolidia.
  • L’Italia non si è assunta alcun impegno in seno al Segmento di Alto Livello sull'apolidia indetto dall’UNHCR nell’ottobre 2019.
  • Vi sono provvedimenti per la privazione della cittadinanza italiana che possano rendere una persona apolide, così come non vi è una tutela esplicita per prevenire l’apolidia.
  • Una persona naturalizzata italiana potrebbe essere privata della cittadinanza per motivi di sicurezza nazionale a seguito di una condanna per determinati crimini, anche se ciò comporterebbe l’apolidia.
  • Si può perdere la cittadinanza italiana per legge in determinate circostanze (ad esempio, se una persona si arruola nell’esercito di un altro Stato, se accetta un ruolo pubblico in uno Stato non riconosciuto dall’Italia o se acquisisce la cittadinanza di uno Stato in guerra con l’Italia).
  • L’autorità competente per la revoca (e perdita) della cittadinanza è il Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell’Interno. Finora non ci sono stati precedenti.
  • Non vi sono disposizioni per la perdita o la rinuncia volontaria alla propria cittadinanza che potrebbero rendere una persona apolide.
  • Disposizioni per la revoca della cittadinanza italiana a seguito di una condanna per crimini specifici sono discriminatorie, poiché si applicano solo ai cittadini naturalizzati.
  • La perdita della cittadinanza derivata potrebbe verificarsi se un genitore perde o è privato della cittadinanza acquisita sulla base di dichiarazioni fraudolente, ma non vi è evidenza di alcuna pratica a riguardo.

Risorse

Biblioteca delle risorse, strumenti legali, pubblicazioni e materiali di formazione sull’apolidia specificamente rilevanti per questo paese. Ulteriori materiali regionali e internazionali, nonché risorse da altri paesi, sono disponibili sulla biblioteca Risorse. Si può consultare la giurisprudenza nazionale su Database di giurisprudenza nazionale sull’apolidia (con riassunti disponibili in inglese).

Si prega di notare che questa sezione è ancora in fase di sviluppo, presto saranno disponibili altre risorse.

Giurisprudenza: I giudizi e le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, della Corte di giustizia dell’Unione europea o degli organi del trattato ONU, rispetto al Paese in esame e riguardo l'apolidia o che hanno un impatto sui diritti degli apolidi.

Strumenti Internazionali e Regionali: Elenco delle quattro convenzioni fondamentali sull'apolidia. L’informazione sull’adesione dello Stato a queste convenzioni e le relative riserve è disponibile sopra, all’interno di "Strumenti Internazionali e Regionali".

Pubblicazioni: Rapporti, briefing, presentazioni ai sistemi di monitoraggio dei diritti umani e altre pubblicazioni rilevanti sull'apolidia.

Materiali di formazione: Materiali di formazione per sostenere il rafforzamento delle capacità e la formazione sull'apolidia.

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Statelessness Index webinar promo

WEBINAR: 2025 State of Play Assessment on Statelessness in Europe

Join us for our annual webinar which provides a state of play on statelessness in Europe and opportunity to learn about the latest developments.
27 Gen 2025 / Albania / Austria / Belgium / Bosnia-Herzegovina / Bulgaria / Council of Europe / Croatia / Cyprus / Czechia / Detention / European Union / France / Georgia / Germany / Global / Greece / Hungary / International and Regional Instruments / Ireland / Italy / Kosovo / Latvia / Malta / Moldova / Montenegro / Netherlands / North Macedonia / Norway / Poland / Portugal / Prevention and reduction / Romania / Serbia / Slovenia / Spain / Statelessness determination and status / Statelessness population data / Sweden / Switzerland / Türkiye / Ukraine / United Kingdom

Updated INDEX thematic briefing: Birth registration and the prevention of statelessness in Europe

Read our updated briefing on birth registration and the prevention of statelessness
20 Nov 2024 / Albania / Austria / Belgium / Bosnia-Herzegovina / Bulgaria / Council of Europe / Croatia / Cyprus / Czechia / European Union / France / Georgia / Germany / Global / Greece / Hungary / Ireland / Italy / Kosovo / Latvia / Malta / Moldova / Montenegro / Netherlands / North Macedonia / Norway / Poland / Portugal / Prevention and reduction / Romania / Serbia / Slovenia / Spain / Sweden / Switzerland / Türkiye / Ukraine / United Kingdom
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WEBINAR: 2024 State of Play Assessment on Statelessness in Europe

In conversation with experts working in different countries, we presented our annual state of play assessment of key trends on statelessness in...
22 Mar 2024 / Albania / Austria / Belgium / Bosnia-Herzegovina / Bulgaria / Council of Europe / Croatia / Cyprus / Czechia / Detention / European Union / France / Georgia / Germany / Global / Greece / Hungary / International and Regional Instruments / Ireland / Italy / Kosovo / Latvia / Malta / Moldova / Montenegro / Netherlands / North Macedonia / Norway / Poland / Portugal / Prevention and reduction / Romania / Serbia / Slovenia / Spain / Statelessness determination and status / Statelessness population data / Sweden / Switzerland / Türkiye / Ukraine / United Kingdom

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