Italia

Aggiornamento a giugno 2022:

I dati statistici del censimento della popolazione contano 552 apolidi al 1° gennaio 2020. Secondo le stime attualmente disponibili, in Italia ci sono circa 3.000 persone apolidi o a rischio di apolidia. La maggior parte delle persone apolidi o a rischio di apolidia appartiene a comunità rom provenienti dall'ex Jugoslavia che vivono in Italia da molti anni (tra cui un'ampia percentuale di bambini).

Nel 2021 in Italia non ci sono state riforme giuridiche o politiche sostanziali.

Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Firenze ha ribadito che l'onere della prova a carico del richiedente lo status di apolide è attenuato e le eventuali lacune possono essere colmate con i poteri istruttori del giudice, richiedendo informazioni alle autorità pubbliche dello Stato di origine o dello Stato verso cui si rileva un collegamento significativo.

Le nuove risorse sull'Italia ora disponibili includono:

Il bilancio dell'Italia sull'adesione agli strumenti rilevanti per i diritti umani è relativamente buono, anche se non ha aderito alla Convenzione europea sulla nazionalità e mantiene una riserva sulla Convenzione del 1954. Alcuni dati sulle persone riconosciute come apolidi residenti in Italia sono disponibili pubblicamente, ma la popolazione apolide non è stata mappata in modo esaustivo e i dati sui rifugiati e i detenuti apolidi non sono pubblicati di routine. Il sistema italiano prevede due possibilità per determinare l'apolidia: una procedura amministrativa e una giudiziaria. L'accesso è piuttosto limitato, soprattutto nella procedura amministrativa, e l'onere della prova spetta al richiedente nella procedura amministrativa. Esistono garanzie procedurali nella procedura giudiziaria, ma poche in quella amministrativa. Anche la protezione durante entrambe le procedure è limitata, sebbene vi siano diritti di appello. Le persone a cui è stato riconosciuto lo status di apolide godono di una serie di diritti, tra cui la residenza, il lavoro, la sicurezza sociale, l'assistenza sanitaria e l'istruzione, oltre a un requisito di residenza ridotto per la naturalizzazione.

Tuttavia, vi sono lacune nelle salvaguardie contro la detenzione arbitraria degli apolidi, tra cui l'assenza di un requisito per l'identificazione del Paese di allontanamento prima della detenzione e l'assenza di un meccanismo formale per indirizzare i detenuti a una procedura per determinare l'apolidia. La legge prevede garanzie procedurali relativamente forti, ma le barriere pratiche ne ostacolano l'accesso. Le tutele al momento del rilascio sono minime e la nuova detenzione è un rischio. La legge prevede tutele per prevenire l'apolidia, anche per i bambini altrimenti apolidi nati in Italia e per i bambini nati da italiani all'estero, ma ci sono problemi nell'applicazione pratica delle disposizioni. È riconosciuto il rischio di apolidia tra le popolazioni rom in Italia e sono state istituite strutture per affrontarlo, ma finora sono mancate azioni concrete per ridurre il rischio. Le disposizioni per la privazione della cittadinanza italiana potrebbero portare all'apolidia. Ai bambini vengono rilasciati certificati di nascita, ma i genitori senza residenza legale o privi di documenti fondamentali possono incontrare ostacoli e la procedura per la registrazione tardiva delle nascite è molto complessa.

Le informazioni di seguito riportate per tema sono state aggiornate l'ultima volta nel marzo 2021.

Ultimo aggiornamento: 
Mar 2021
Esperto/del Paese: 

Daniela Di Rado and Eugenia Barone Adesi, Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) and Alberto Pasquero (on Detention Theme)

Risorse aggiuntive

CRITERI DI VALUTAZIONE

++POSITIVO
+ IN PARTE POSITIVO
+-POSITIVO e NEGATIVO
- IN PARTE NEGATIVO
--NEGATIVO

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

-NORME E BUONE PRATICHE

 

Strumenti Internazionali e Regionali

Questa sezione valuta se i Paesi sono parti contraenti degli strumenti internazionali e regionali rilevanti, compreso se le riserve hanno un impatto sull'apolidia e se gli strumenti sono recepiti nel diritto interno. I quattro trattati fondamentali sull'apolidia (Convenzione sullo status degli apolidi del 1954; Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961; Convenzione europea sulla nazionalità; Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione dei casi di apolidia in relazione alla successione degli Stati) hanno un peso maggiore rispetto ad altri strumenti rilevanti sui diritti umani ai fini di questa ricerca.

L'Italia è Paese contraente delle convenzioni sugli apolidi del 1954 e del 1961 ma, sebbene abbia firmato la Convenzione europea sulla nazionalità, non vi ha ancora aderito, e non è parte contraente della Convenzione europea sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione degli Stati. I risultati dell'Italia in relazione ad altri strumenti internazionali e regionali rilevanti sono generalmente buoni, anche se non è parte contraente della Convenzione sui lavoratori migranti.

  • L'Italia è Paese contraente della Convenzione del 1954 ma ha delle riserve relative al diritto al lavoro.
  • Gli strumenti internazionali hanno un effetto giuridico automatico in Italia al momento dell'adesione e della ratifica.
  • L'Italia è un Pese contraente della Convenzione del 1961 e non ha riserve.
  • Gli strumenti internazionali hanno un effetto giuridico automatico in Italia al momento dell'adesione e dell’attuazione.
  • L'Italia ha firmato, ma non ha aderito, alla Convenzione europea sulla cittadinanza e non è parte contraente della Convenzione sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione degli Stati.
  • L'Italia è vincolata o è parte contraente della maggior parte degli altri strumenti regionali e internazionali rilevanti, ma non della Convenzione sui lavoratori migranti.
  • L'Italia mantiene delle riserve sul Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, ma queste non hanno un impatto significativo sull'apolidia.

Dati sulla popolazione apolide

Esamina la disponibilità e le fonti di dati disaggregati sulla popolazione apolide. Fornisce cifre recenti e valuta l'affidabilità delle misure che le nazioni hanno messo in atto per conteggiare gli apolidi, compresi i censimenti, i registri della popolazione e i database delle migrazioni. Rileva se l'apolidia è stata mappata all’interno del paese e se ci sono misure efficaci in atto per conteggiare gli apolidi in stato di detenzione.

L'Italia ha una specifica categoria per conteggiare gli apolidi nel censimento nazionale, ma i dati rilevano solo coloro cui è stato riconosciuto lo status di apolide residente in Italia; ci sono altre categorie in cui gli apolidi possono essere registrati. In Italia l'apolidia non è stata mappata in modo esaustivo e il governo trasmette ma non pubblica abitualmente dati sui rifugiati apolidi o sui richiedenti asilo, né sugli apolidi trattenuti nei centri di detenzione per migranti.

  • Il governo italiano conteggia gli apolidi nel censimento nazionale in una categoria separata, ma i dati rilevano i residenti in Italia cui è stato riconosciuto lo status di apolide; ci sono altre categorie in cui gli apolidi possono essere registrati.
  • L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)  registra 538 apolidi (280 uomini e 258 donne) al 31 dicembre 2019 (in calo rispetto ad un totale di 822 apolidi al 1° gennaio 2019). I dati sono disaggregati per sesso e per altre variabili tra cui l'età e il luogo di residenza.
  • Sulla base dei dati raccolti dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), il Centro Studi IDOS ha riferito che nell'anno scolastico 2017 - 2018 gli studenti apolidi che frequentavano le scuole italiane sono stati 354.
  • L'apolidia non è stata mappata in modo esaustivo in Italia, anche se alcuni studi hanno tentato di documentare l'apolidia tra la popolazione rom, con stime che variano tra le 3000 e le 15000 persone rom a rischio di apolidia o apolidi in Italia.
  • Vengono pubblicati dati e andamenti riguardanti l'asilo e l'immigrazione, ma questi non riportano esplicitamente l'apolidia.
  • Il governo italiano non pubblica abitualmente dati sugli apolidi trattenuti nei centri di detenzione amministrativa per migranti.
  • Alcuni dati generali sulla detenzione sono disponibili grazie ad un'inchiesta della Commissione parlamentare sulla detenzione e del Global Detention Project.
  • In Italia ci sono state segnalazioni di apolidi nei centri di detenzione per migranti.

Determinazione dello Status di apolidia e relativo status

Analizza se i Paesi abbiano una definizione di apolide nel diritto nazionale che si allinei con la Convenzione del 1954, e che abbiano una procedura dedicata di determinazione dell'apolidia (SDP - Statelessness Determination Procedure) che porti allo status di apolide. Se non c'è una SDP, si valuta se ci sono altre procedure tramite cui l'apolide può essere identificato o altri percorsi attraverso i quali gli apolidi potrebbero regolarizzare il loro soggiorno o accedere ai loro diritti. I Paesi sono suddivisi in tre gruppi per consentire il confronto tra quelli che hanno una procedura di determinazione dello status di apolidia che garantisce la protezione, quelli che applicano altre procedure e quelli che prevedono lo status di apolide ma senza un chiaro meccanismo di accesso alla protezione. Le procedure esistenti e i diritti garantiti agli apolidi sono esaminati e valutati rispetto alle norme internazionali e alle buone pratiche.

La legge italiana non stabilisce una definizione di apolide, ma poiché la Convenzione del 1954 ha effetto diretto in Italia, si applica la definizione contenuta nella Convenzione. Il sistema italiano prevede due possibilità per determinare l'apolidia: una procedura amministrativa e una giudiziaria. L'accesso alle procedure è un po' limitato in quanto le domande devono essere scritte in italiano e non possono essere avviate d'ufficio. Per accedere alla procedura amministrativa, il richiedente deve possedere il permesso di soggiorno e il certificato di nascita. Per avviare la procedura giudiziaria, è necessario un avvocato. Per la procedura giudiziaria, l’onere probatorio è lo stesso della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, mentre nella procedura amministrativa è a carico del richiedente. Sono previste garanzie procedurali nella procedura giudiziaria, come l'assistenza legale con patrocinio a spese dello Stato e un'udienza davanti al Giudice, mentre nella procedura amministrativa non c'è assistenza legale e non c'è diritto a un colloquio. Anche la protezione durante la procedura è limitata in quanto la prassi di rilasciare permessi di soggiorno temporanei ai richiedenti è piuttosto difforme sul territorio. Le decisioni negative possono essere impugnate, e coloro a cui è stato concesso lo status di apolide hanno diritto a un permesso di soggiorno, a un documento di viaggio, al lavoro, alla sicurezza sociale, all'assistenza sanitaria e all'istruzione, nonché a un requisito di residenza ridotto ai fini della naturalizzazione.

  • La legge italiana non stabilisce una definizione di apolide, ma poiché la Convenzione d el 1954 ha effetto diretto in Italia, si applica la definizione della Convenzione.
  • La legge prevede che "la formazione specializzata è obbligatoria per i giudici e i membri della commissione territoriale", non esiste tuttavia una formazione obbligatoria per i responsabili delle decisioni nell’ambito della procedura amministrativa.
  • L'UNHCR fornisce formazione ai giudici e ai decisori in materia di asilo.
  • Nel dicembre 2019, il Ministero dell'Interno ha pubblicato un bando per esperti finalizzato al rafforzamento delle capacità dell'ufficio per le richieste della cittadinanza italiana e dello status di apolide, suggerendo alcune attività programmate di capacity-building/formazione, ma non sono disponibili ulteriori informazioni.
  • Il sistema italiano prevede due possibilità per determinare l'apolidia: una procedura amministrativa e una giudiziaria. Tuttavia, le disposizioni della Convenzione del 1954 e i parametri per determinare l'apolidia non sono chiaramente previsti nella legislazione nazionale.
  • L'organo responsabile per la certificazione dello status di apolide nella procedura amministrativa è il Ministero dell'Interno.
  • La sezione specializzata del tribunale civile del luogo di residenza del richiedente è responsabile della procedura giudiziaria.
  • La determinazione dell'apolidia è l'obiettivo specifico di entrambe le procedure, amministrativa e giudiziaria, e le autorità sono obbligate a considerare una richiesta in entrambi i casi.
  • La legge non prevede l'avvio d'ufficio per nessuna delle due procedure.
  • Le domande per entrambe le procedure devono essere presentate per iscritto. Nella procedura giudiziaria, la domanda deve essere presentata in italiano e con l'assistenza di un avvocato. Nella procedura amministrativa, non c'è una disposizione sulla lingua della domanda, ma di fatto viene presentata in italiano.
  • Non ci sono limiti di tempo per accedere all'una o all'altra procedura e non c'è una tassa per presentare la domanda nell’ambito della procedura amministrativa, anche se i richiedenti potrebbero dover pagare le marche da bollo.
  • L'assistenza legale gratuita può essere ottenuta per la procedura giudiziaria a condizione che sia ammissibile (cioè, basso reddito, nessun patrimonio). Se il richiedente non ha diritto all'assistenza legale, deve pagare una tassa per la procedura giudiziaria, che di solito è di 259 € per la procedura iniziale.
  • La principale barriera all'accesso alla procedura amministrativa è che il Ministero dell'Interno interpreta il requisito di legge della "residenza" come "residenza legale", e richiede ai richiedenti di possedere il permesso di soggiorno e il certificato di nascita per accedere alla procedura. Non c'è l'obbligo di dimostrare il soggiorno legale per accedere alla procedura giudiziaria.
  • Non esiste una procedura standardizzata di cooperazione o di rinvio tra la procedura di determinazione dello status di rifugiato e la procedura di determinazione dello status di apolidia (SDP), anche se le autorità possono informare un apolide della possibilità di far riconoscere la sua condizione di apolide.
  • Nella procedura amministrativa, l'onere probatorio spetta in pratica al richiedente, mentre nella procedura giudiziaria è condiviso, e il giudice può utilizzare i poteri d'ufficio per assistere il richiedente se non è in grado di fornire prove.
  • Nella procedura giudiziaria, l’onere probatorio è lo stesso della procedura di determinazione dello status di rifugiato, secondo la giurisprudenza in materia.
  • Non ci sono misure specifiche di protezione per prevenire e affrontare la discriminazione.
  • Non risulta sia stata pubblicata una guida a disposizione per le autorità decisionali, sebbene vi possa essere una guida interna che non è disponibile al pubblico.
  • L'assistenza legale non è strettamente necessaria per presentare una domanda nell'ambito della procedura amministrativa e non viene fornita se non quando offerta dalle ONG. Nella procedura giudiziaria, l'assistenza legale gratuita può essere ottenuta a condizione che sia ammissibile (basso reddito e nessun patrimonio).
  • Nella procedura amministrativa, i richiedenti non hanno diritto a un colloquio. Nella procedura giudiziaria c'è un'udienza dinanzi al tribunale e i richiedenti possono essere ascoltati, ma in pratica non vengono forniti interpreti.
  • Nella procedura amministrativa, il tempo stabilito fino ad un massimo di 895 giorni, ma questo è raramente rispettato nella pratica con esempi di casi che richiedono anni per una decisione.
  • In entrambe le procedure, le decisioni sono date per iscritto e sono motivate.
  • Non è chiaro se vengano intraprese verifiche di garanzia della qualità, dato che non sono disponibili informazioni.
  • Non esiste un meccanismo formale di rinvio tra la procedura di determinazione dello status di apolide e quella di rifugiato.
  • L'UNHCR non partecipa alle procedure, ma fornisce formazione, guida e altro supporto tecnico alle autorità.
  • I richiedenti dell’'una o dell'altra procedura non hanno un diritto automatico al rilascio di un permesso di soggiorno a residenza e ai diritti previsti nella convenzione, ma possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, che viene generalmente concesso nell'ambito della procedura amministrativa, ma nel caso della procedura giudiziaria è a discrezione del giudice e della polizia, e ad alcuni il permesso di soggiorno può essere negato.
  • Se il richiedente ha già un permesso di soggiorno, per esempio per lavoro, ed inoltra domanda di apolidia, potrebbe beneficiare di un permesso di soggiorno temporaneo in attesa di apolidia, ma questo non è molto verosimile nella prassi. E’ inoltre piuttosto inusuale che un richiedente lo status di apolidia sia già in possesso di un altro tipo di permesso di soggiorno.
  • I richiedenti con un permesso di soggiorno temporaneo non sono posti in detenzione presso i centri per il rimpatrio e, a seguito di una sentenza del 2019 della Corte di Cassazione, nessuno dovrebbe essere detenuto per l'espulsione in attesa del riconoscimento della condizione di apolidia. La legislazione non è ancora stata modificata per riflettere i contenuti della sentenza, ma si spera che questa venga applicata nella pratica.
  • La legge non da indicazioni sepcifiche sul diritto al lavoro in attesa della procedura.
  • Una decisione negativa nella procedura amministrativa può essere impugnata e, alla fine della procedura amministrativa, un richiedente può intraprendere una procedura giudiziaria. Se la procedura giudiziaria viene respinta, c'è la possibilità di ricorrere dinanzi alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione.
  • L'assistenza legale con patrocinio a spese dello Stato è disponibile, ma ci sono criteri di ammissibilità (basso reddito e nessun patrimonio). Se un richiedente non può beneficiare dell'assistenza legale gratuita, oltre a pagare per la rappresentanza legale deve anche pagare un contributo per il ricorso.
  • Il riconoscimento secondo l'una o l'altra procedura dà diritto a un apolide a richiedere un permesso di soggiorno rinnovabile, che è normalmente concesso per due anni, ma la prassi varia considerevolmente da uno a cinque anni e non è uniforme sul tutto il territorio
  • Gli apolidi possono richiedere un titolo di viaggio come previsto dalla Convenzione del 1954.
  • Non essendoci disposizioni specifiche riguardo al ricongiungimento familiare per gli apolidi, vengono applicate le stesse leggi valide per cittadini di Paesi terzi non europei.
  • Agli apolidi viene riconosciuto il diritto al lavoro, all’istruzione primaria, secondaria e superiore, all’assistenza sanitaria e alla sicurezza sociale, benchè con qualche difficoltà nella prassi su questo ultimo punto.
  • Gli apolidi non hanno il diritto di voto alle elezioni nazionali in Italia.

Detenzione

Analizza la legge, la politica e la prassi relativa al trattenimento degli immigrati in generale, concentrandosi sulle tutele messe in atto per prevenire la detenzione arbitraria degli apolidi durante le procedure di espulsione e deportazione. I sotto temi esaminano aree quali: le decisioni sulla detenzione, se le alternative alla detenzione sono previste dalla legge e utilizzate nella prassi, le garanzie procedurali come i limiti temporali, il controllo giurisdizionale, le tutele al momento del rilascio e se l’apolidia è considerata giuridicamente rilevante negli accordi bilaterali per il rimpatrio e la riammissione.

Nella legislazione italiana vi sono delle lacune riguardo la salvaguardia contro la detenzione arbitraria degli apolidi. Non vi è l’obbligo di identificare un paese di origine per il rimpatrio prima di disporre il trattenimento e le persone a rischio di apolidia, o coloro non riconosciuti formalmente come apolidi dalla legge, potrebbero essere soggetti a trattenimento in quanto considerati privi di titolo di soggiorno. Nella pratica, il trattenimento viene disposto prima di considerare altre alternative e non vi è un meccanismo formale di avvio del procedimento per determinare lo status di apolidia nei confronti di persone trattenute. La legge prevede precise garanzie procedurali quali termini massimi di durata del trattenimento, obblighi informativi ai trattenuti, mezzi di ricorso e valutazione periodica dei presupposti da parte di un giudice. Tuttavia, vi sono ostacoli all’esercizio effettivo dei mezzi di ricorso. Le misure di protezione in seguito al rilascio per coloro privi di uno status di residenza sono minime e prevedono unicamente i diritti fondamentali, non impedendo in alcun modo un nuovo trattenimento.

  • I casi di privazione della libertà degli stranieri sono previsti dalla legge e includono il trattenimento dei richiedenti asilo al solo scopo di identificarli e verificarne la cittadinanza.
  • La legge non prevede la preventi va individuazione di un paese di possibile rimpatrio come requisito per il trattenimento. Le informazioni riguardo la cittadinanza possono essere fornite inizialmente dal trattenuto. La legge non prevede la preventiva individuazione di un paese di possibile rimpatrio come requisito per il trattenimento. È possibile il trattenimento a fini identificativi.
  • L’apolidia è un elemento rilevante nei provvedimenti sul trattenimento in quanto ha un impatto sulle effettive possibilità di rimpatrio, e gli apolidi che sono regolari sul territorio non possono essere tratttenuti. Le persone a rischio di apolidia o chi non è riconosciuto formalmente come apolide dalla legge potrebbero essere soggetti a trattenimento in quanto privi di permesso di soggiorno. In teoria, è possibile l’avvio di una procedura di accertamento dello stato di apolidia durante il trattenimento, ma non vi sono disposizioni o linee guida in merito.
  • Tuttavia, una sentenza della Corte di Cassazione del 2019 ha stabilito che il trattenimento di una persona “apolide di fatto” (persona a rischio di apolidia o la cui apolidia non è stata stabilita) deve seguire le stesse norme previste per le persone riconosciute come apolidi. Tale sentenza ha avuto un importante impatto sul contrasto alla ripetuta detenzione di persone di origine rom in Italia che sono apolidi o a rischio di apolidia.
  • La legge non considera la detenzione amministrativa come ultima ratio.
  • Teoricamente, le persone trattenute dovrebbero essere informate della possibilità di presentare domanda di apolidia, in particolare se vi è la presenza di ONG nei centri per il rimpatrio. Tuttavia, la legge e le prassi non prevedono un meccanismo formale di rinvio.
  • La legge stabilisce che i soggetti portatori di alcune vulnerabilità non possono essere trattenuti, ma di fatto non vi è una procedura standard né meccanismi volti ad identificare tali soggetti (ad esempio: donne in gravidanza o minori non accompagnati) e ad indirizzare tali persone verso servizi appropriati sia prima che durante il trattenimento. L’apolidia non è considerata un fattore che di per sé rende maggiormente vulnerabile un soggetto.
  • Le alternative alla detenzione sono previste dalla legge per individui oggetto di un ordine di espulsione. Uno straniero può richiedere la partenza volontaria e, se questa viene concessa, gli possono essere imposte misure “alternative alla detenzione” stabilite dalla legge.
  • Ciononostante, nella pratica questo avviene molto raramente e la legge non prevede in alcun modo la detenzione come ultima ratio.
  • Per i non richiedenti asilo il trattenimento può essere inizialmente imposto per 30 giorni e di seguito esteso per ulteriori 30 giorni. La durata massima del trattenimento nei centri per il rimpatrio è di 90 giorni o 120 giorni per i cittadini di Paesi con cui l’Italia ha concluso un accordo di rimpatrio (tali termini sono stati ridotti nel 2020). Per i richiedenti asilo detenuti nei centri di permanenza per il rimpatrio, la detenzione può essere inizialmente imposta per 60 giorni e di seguito estesa per altri 60 giorni. Il periodo massimo di trattenimento per i richiedenti asilo è di 12 mesi.
  • Il trattenimento è sempre disposto dal Questore e deve essere convalidata dall’autorità giudiziaria (Tribunale, per i richiedenti asilo; Giudice di pace, per le altre categorie) situato nello stesso distretto del centro per il rimpatrio, entro 96 ore dall’emissione dell’ordine di trattenimento. Il controllo giurisdizionale da parte dei Giudici di pace è prevalentemente formale e spesso consiste nell’approvazione delle richieste di trattenimento da parte del Questore (confermata dal Sottocomitato per la prevenzione della tortura, in seguito alla visita in Italia avvenuta nel 2016). Contro la convalida e le proroghe del trattenimento è previsto solo il ricorso per Cassazione. Un eventuale ricorso può riguardare solo le violazioni di legge (non il merito della decisione) e non ha effetto sospensivo (ovvero, la persona rimane in stato di trattenimento). Questo rimedio giurisdizionale è nella maggior parte dei casi inefficace, poiché normalmente la Corte di Cassazione impiega circa un anno per emettere una sentenza. Nella maggior parte dei casi, ciò avviene molto tempo dopo il rimpatrio del detenuto o il rilascio dello stesso, avendo raggiunto quest’ultimo il tempo limite di detenzione. In qualsiasi momento il trattenuto può richiedere il riesame del precedente ordine di trattenimento (sia di convalida che di proroga) qualora emergano nuove circostanze che impongono la cessazione.
  • La legge prevede l’assistenza legale gratuita per qualsiasi straniero soggetto a procedura di espulsione, a prescindere dal reddito. In generale, le organizzazioni che gestiscono i centri forniscono assistenza legale, tuttavia gli operatori legali sono pochi, solitamente hanno poca esperienza, e spesso hanno contratti part time. Nella pratica, spesso è complicato per gli avvocati contattare i propri clienti che si trovano in stato di trattenimento. Tutti i centri hanno adottato la pratica di sequestrare i cellulari ai trattenuti. Sono messi a disposizione dei telefoni pubblici e i trattenuti ricevono delle schede telefoniche, ma è difficile per chiunque (inclusi gli avvocati) contattare i detenuti dall’esterno. Durante la pandemia di COVID-19, sono state imposte delle stringenti restrizioni all’accesso ai centri di permanenza per il rimpatrio.
  • I detenuti devono essere informati per iscritto delle ragioni della loro detenzione, dei loro diritti e doveri e devono ricevere una lista di avvocati, scritta in una lingua che ragionevolmente si presume comprendano.
  • Non vi è un riferimento formale alle procedure per l’accertamento dell’apolidia, né una guida per accedere a tali procedure, anche se, di fatto, i trattenuti ne possono essere informati.
  • Non sono disponibili informazioni pubbliche riguardanti eventuali norme esistenti che regolino il processo di ridocumentazione e/o verifica della cittadinanza.
  • Gli apolidi non riconosciuti formalmente come tali dallo Stato e senza permesso di soggiorno, dopo il rilascio non hanno alcuna garanzia di non essere nuovamente sottoposti a trattenimento.
  • Se una persona senza permesso di soggiorno viene rilasciata poiché non è stato possibile espellerla, di norma viene rilasciata con un ordine di allontanamento volontario dal territorio italiano entro sette giorni; tali persone godono unicamente di diritti minimi tra cui le cure m ediche essenziali.
  • I periodi trascorsi in detenzione amministrativa non vengono cumulati al fine del limite massimo di trattenimento.
  • Non è chiaro se l’apolidia sia considerata giuridicamente rilevante per la riammissione e/o accordi bilaterali sul rimpatrio, poiché vi sono scarse informazioni su tali accordi.

Prevenzione e riduzione

Viene valutata l’adeguatezza delle tutele previste dalla legislazione in materia di cittadinanza per prevenire e ridurre l’apolidia, incluse le misure di protezione per bambini altrimenti apolidi nati nel territorio dello Stato o all’estero da genitori cittadini, bambini abbandonati (trovatelli) e adottati. Viene esaminata la legislazione, la politica e la prassi in materia di registrazione alla nascita, inclusa la registrazione tardiva di nascita, le misure di riduzione adottate dagli Stati per prevenire l’apolidia all’interno di gruppi a maggior rischio e i provvedimenti riguardanti la privazione della cittadinanza.

La legislazione italiana stabilisce che un minore nato in Italia da genitori apolidi ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono, acquisisce la cittadinanza alla nascita. Tuttavia, nella pratica l’attuazione di questo provvedimento non è automatica e i genitori devono fornire documenti a sostegno affinché al minore venga riconosciuta la cittadinanza italiana. I figli di ignoti trovati nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza possono acquisire la cittadinanza italiana; non c’è invece rischio di apolidia nelle procedure di adozione. I bambini nati da genitori italiani all’estero sono riconosciuti dalla legge come cittadini italiani ma è necessaria la registrazione della nascita. Nel caso in cui i genitori non siano sposati è richiesta la dichiarazione di paternità. La registrazione alla nascita è garantita dalla legge e nella prassi, anche se la registrazione tardiva potrebbe richiedere una procedura giudiziaria. Sono state introdotte alcune iniziative per contrastare il rischio di apolidia tra la popolazione Rom, non è tuttavia chiaro quali siano le azioni concrete messe in atto a riguardo. La privazione della cittadinanza italiana è consentita per motivi di sicurezza nazionale per i cittadini naturalizzati e non vi sono rimedi interni nei casi in cui ciò comporti uno status di apolidia.

  • Le persone con lo status di apolidi possono richiedere la naturalizzazione dopo cinque anni, periodo di tempo ridotto rispetto ai 10 anni previsti per cittadini provenienti da Paesi extra-europei.
  • Commettere un reato può escludere una persona dalla naturalizzazione a seconda delle circostanze personali, che devono essere valutate individualmente dal Ministero degli Interni.
  • Anche nel caso degli apolidi, al fine di ottenere la cittadinanza mediante la naturalizzazione, viene richiesta la conoscenza della lingua e altri prerequisiti. I richiedenti che non hanno sottoscritto “l’accordo di integrazione” (come previsto dalla Legge sull’Immigrazione) o coloro che non possiedono un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, devono dimostrare di possedere un livello B1 della lingua italiana. I richiedenti devono inoltre dimostrare di possedere un reddito annuale di 8.200 € (più 516 € per ogni persona a carico). Il costo per avviare la procedura è di 250 € e potrebbero esserci dei costi addizionali per l’imposta di bollo o altre spese.
  • La legislazione italiana stabilisce che un minore nato in Italia da genitori apolidi ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appart engono acquisisce la cittadinanza alla nascita. Tuttavia, nella pratica l’attuazione di questo provvedimento non è automatica e i genitori devono fornire documenti a sostegno affinché al minore venga riconosciuta la cittadinanza italiana.
  • Solo i genitori riconosciuti come apolidi sono considerati tali ai fini della legge. A coloro che non possono trasmettere la propria cittadinanza ai figli viene spesso richiesto di fornire una dichiarazione in tal senso, emessa dall’ambasciata del loro Paese di appartenenza.
  • La legislazione consente inoltre a un bambino nato nel territorio dello Stato, che può provare la sua residenza continuativa nel Paese, di acquisire la cittadinanza italiana presentando richiesta al raggiungimento della maggiore età (18 anni). Questa opzione è disponibile per un anno (fino al compimento dei 19 anni).
  • La legge riconosce la cittadinanza ai figli di ignoti trovati sul territorio dello Stato, tuttavia viene richiesta dimostrazione di non possedere diversa cittadinanza.
  • Non è sancito dalla legge un tempo limite, tuttavia l’interpretazione di questo provvedimento si riferisce a neonati e difficilmente viene applicato per gli adolescenti.
  • La legge e la prassi in Italia non presentano alcun rischio di apolidia durante la procedura di adozione sia di un bambino italiano da parte di genitori stranieri sia di un bambino straniero da parte di genitori italiani.
  • I bambini adottati da cittadini italiani sono considerati italiani per nascita.
  • La legislazione italiana sancisce che i bambini nati da cittadini italiani all’estero sono italiani.
  • Tuttavia, di fatto è necessaria la registrazione della nascita. La legge stabilisce inoltre che per un bambino nato da genitori sposati, il padre è il coniuge della madre. Nel caso in cui i genitori non siano sposati, deve essere dichiarata la paternità.
  • La registrazione alla nascita è garantita dalla legge per ogni bambino nato nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza e dallo status di residenza dei genitori, così come per ogni bambino nato all’estero da cittadini italiani.
  • La nascita deve essere resa entro 10 giorni all’anagrafe o entro 3 giorni presso l’ospedale di nascita. I bambini nati al di fuori di una struttura ospedaliera possono non essere registrati se i genitori non si occupano di effettuarne la registrazione.
  • A tutti i bambini viene rilasciato un certificato di emesso dal registro dell’anagrafe.
  • Non vi è alcun obbligo per le autorità di segnalare migranti privi di documenti o persone con status di residenza irregolare.
  • È possibile effettuare la registrazione della nascita tardiva, ma se i motivi del ritardo non sono accettati dal pubblico ministero, o se ritenuti infondati, la registrazione può avvenire solo in seguito ad un procedimento e per ordine giudiziario ai fini di tutelare il minore.
  • Il certificato di nascita non riporta la cittadinanza del bambino, ma solamente quella dei genitori. La cittadinanza del bambino viene registrata nel momento della registrazione presso il registro comunale dell’anagrafe.
  • La cittadinanza del bambino è spesso registrata anagraficamente sulla base della cittadinanza dei genitori. Nel caso in cui vi siano dei dubbi, di prassi viene registrata una presunta cittadinanza, come il Paese di origine dei genitori. Non vi è una misura specifica atta a garantire che la determinazione se un bambino sia apolide o abbia un’altra cittadinanza avvenga appena possibile dopo la nascita.
  • Alcuni rapporti e ricerche riportano che i bambini di origine rom nati in Italia, i cui genitori provengono dall’ex Yugoslavia, alla registrazione riscontrano difficoltà con le autorità nazionali del Paese d’origine dei genitori. Tale registrazione potrebbe non essere possibile poiché il Paese di origine richiede un periodo di residenza in tale Stato. I genitori stessi peraltro potrebbero essere a loro volta apolidi (tuttavia non riconosc iuti come tali).
  • Nel 2012 è stata introdotta una “Strategia nazionale d’inclusione dei rom dei sint e caminanti ”, ma vi sono poche attività significative verso l’attuazione di tale strategia.
  • È stato creato un gruppo di lavoro per l’elaborazione di proposte volte a ridurre l’apolidia tra i rom. Tuttavia, non è chiaro quale azione concreta sia stata intrapresa dal Governo italiano da allora.
  • Recentemente lo Stato italiano non ha adottato provvedimenti specifici per contrastare l’apolidia e non ha assunto alcun impegno al High-Level Segment sull’apolidia del UNHCR tenutosi nell’ottobre del 2019.
  • Vi sono provvedimenti per la revoca della cittadinanza italiana che possono rendere una persona apolide, inoltre non vi è una tutela esplicita per prevenire l’apolidia.
  • Una persona naturalizzata italiana potrebbe essere privata della cittadinanza per motivi di sicurezza nazionale a seguito di una condanna per determinati crimini, anche se ciò comporterebbe l’apolidia.
  • Si può perdere la cittadinanza italiana per legge in determinate circostanze (ad esempio, se una persona si arruola nell’esercito di un altro Stato, o se acquisisce la cittadinanza di uno Stato in guerra con l’Italia).
  • L’autorità competente per la revoca (e perdita) della cittadinanza è il Ministero dell’ Interno. In caso di perdita automatica, l’ufficiale di stato civile registra una dichiarazione nel registro anagrafico e lo trasmette al Sindaco. La valutazione dovrebbe essere effettuata entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione. La decisione di revocare la cittadinanza italiana a un cittadino naturalizzato sulla base di una condanna penale può essere proposta dal Ministero dell’Interno entro tre anni dalla data della condanna, ed è approvata tramite decreto del Presidente della Repubblica. Le decisioni possono essere impugnate e, in generale, chiunque può accedere al tribunale. Se il richiedente ha difficoltà economiche, può richiedere assistenza legale gratuita.
  • Non vi sono disposizioni per la perdita o la rinuncia volontaria alla propria cittadinanza che potrebbero rendere una persona apolide.
  • Disposizioni per la revoca della cittadinanza italiana a seguito di una condanna per crimini specifici sono discriminatorie, poiché si applicano solo ai cittadini naturalizzati.

Risorse

Biblioteca delle risorse, strumenti legali, pubblicazioni e materiali di formazione sull’apolidia specificamente rilevanti per questo paese. Ulteriori materiali regionali e internazionali, nonché risorse da altri paesi, sono disponibili sulla biblioteca Risorse. Si può consultare la giurisprudenza nazionale su Database di giurisprudenza nazionale sull’apolidia (con riassunti disponibili in inglese).

Si prega di notare che questa sezione è ancora in fase di sviluppo, presto saranno disponibili altre risorse.

 

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New INDEX thematic briefing: Deprivation of nationality and the prevention of statelessness in Europe

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22 Lug 2021 / Albania / Austria / Belgium / Bulgaria / Croatia / Cyprus / Czech Republic / France / Germany / Greece / Hungary / Ireland / Italy / Latvia / Malta / Moldova / Netherlands / North Macedonia / Norway / Poland / Portugal / Prevention and reduction / Serbia / Slovenia / Spain / Switzerland / Ukraine / United Kingdom

Project funded by:Rosa-Luxemburg-Stiftung